Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende l’ambito di applicazione agli enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione

Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione: in particolare, sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro e/o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi può segnalare

  • Dipendenti e collaboratori di SITIP S.p.A.;
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso SITIP S.p.A.;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso SITIP S.p.A.;
  • Azionisti (persone fisiche);
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per tali soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico riconducibile al contesto lavorativo.

Protezione dell’identità e tutela della riservatezza del segnalante

  • Salvo l’espresso consenso dell’interessato, l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell’ambito di un eventuale procedimento penale conseguente alla segnalazione, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

  • È vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione e che provochi o possa provocare al segnalante un danno ingiusto;
  • Il d.lgs. 24 prevede un ampio elenco, non tassativo, delle ritorsioni (licenziamento, demansionamento, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, note di demerito o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, ecc.).

Come segnalare

Canali di segnalazione

Canale di segnalazione interno

In via prioritaria, i segnalanti devono utilizzare il canale interno; solo al ricorrere di particolari condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Il soggetto destinatario della segnalazione è il Comitato ESG di SITIP S.p.A..

Per agevolare l’utilizzo di questo importante strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, SITIP S.p.A. mette a disposizione del segnalante una Piattaforma on line sicura, raggiungibile all’indirizzo https://sitip.segnalazioni.info/#/.

Per informazioni sulla gestione dei dati personali si rinvia all’informativa privacy dedicata

Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

Nelle ipotesi previste dalla legge (artt. 6 e 15 del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito dall’ANAC (accessibile sul sito della stessa) o procedere a una divulgazione pubblica, mantenendo comunque il diritto alle protezioni previste dalla normativa e dalla procedura aziendale sul whistleblowing.

Si precisa che il ricorso al canale di Segnalazione esterna istituito presso l’ANAC può avvenire solo se:

  • il canale di Segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
  • il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
  • il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.


Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale istituito dall’ANAC (accessibile sul sito della stessa) nei seguenti casi:

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  • atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.


Per l’utilizzo di tale canale di Segnalazione esterna si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC.

 

Si segnala infine che al ricorrere delle seguenti condizioni, indicate all’art. 15 del Decreto Whistleblowing e sul sito dell’ANAC, al Segnalante è consentito ricorrere alla divulgazione pubblica qualora lo stesso:

  • ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha avuto riscontro;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.