In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.
Con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende l’ambito di applicazione agli enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione: in particolare, sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro e/o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Per tali soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico riconducibile al contesto lavorativo.
In via prioritaria, i segnalanti devono utilizzare il canale interno; solo al ricorrere di particolari condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
Il soggetto destinatario della segnalazione è il Comitato ESG di SITIP S.p.A..
Per agevolare l’utilizzo di questo importante strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, SITIP S.p.A. mette a disposizione del segnalante una Piattaforma on line sicura, raggiungibile all’indirizzo https://sitip.segnalazioni.info/#/.
Nelle ipotesi previste dalla legge (artt. 6 e 15 del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito dall’ANAC (accessibile sul sito della stessa) o procedere a una divulgazione pubblica, mantenendo comunque il diritto alle protezioni previste dalla normativa e dalla procedura aziendale sul whistleblowing.
Si precisa che il ricorso al canale di Segnalazione esterna istituito presso l’ANAC può avvenire solo se:
Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale istituito dall’ANAC (accessibile sul sito della stessa) nei seguenti casi:
Per l’utilizzo di tale canale di Segnalazione esterna si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC.
Si segnala infine che al ricorrere delle seguenti condizioni, indicate all’art. 15 del Decreto Whistleblowing e sul sito dell’ANAC, al Segnalante è consentito ricorrere alla divulgazione pubblica qualora lo stesso:
Sitip S.p.A.
Via Vall’Alta, 13
24020 – Cene (BG) Italy
Tel. +39 035 736511
Fax +39 035 719003
E-mail: info@sitip.it
Headquarters
Via Vall’Alta, 13
24020 – Cene (BG) – Italy
Impianto di produzione
Via Caduti, 32
24020 – Cene (BG) – Italy
Reg. Imp. BG
C.F. P.IVA IT00228530168
R.E.A. 105522
Cap. Soc. € 12.000.000 i.v.
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